Ambiente 2.0 diffida il comune di Bisceglie
«La Società Sangalli è priva dei requisiti per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti»
venerdì 9 febbraio 2018
15.12
La battaglia legale intrapresa dal Consorzio Ambiente 2.0 per proseguire il suo mandato di gestore del servizio di igiene pubblica a Bisceglie ha vissuto un'altra pagina importante: sulla posta certificata dei vertici amministrativi del Comune (quella del Segretario generale, del Dirigente del settore finanziario e del Rup), oltre che all'attenzione della Direzione dell'Agenzia nazionale anti corruzione, il prof. Mario Sanino, con studio legale in Roma e l'avvocato Marco Di Lutto, hanno notificato una formale diffida da parte di Ambiente 2.0 contro l'affidamento del servizio alla Sangalli (terza classificata nel bando di gara per l'assegnazione del servizio).
Nella diffida, i legali di Ambiente 2.0, dopo aver ricostruito la vicenda legale della gara d'appalto, hanno concentrato la loro attenzione sulla Sangalli che, secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato dovrà subentrare nella gestione.
Solo che, hanno ricordato i legali di Ambiente 2.0, «il Consiglio di Stato, con riferimento ad altra procedura di gara pressoché coeva a quella indetta dal Comune di Bisceglie ha esaminato la posizione della Società Sangalli e "la ha ritenuta carente del requisito di affidabilità morale di cui all'art. 389, comrna 1, lett. c), del citato d_lgs. n. 163 del 2006, in relazione all'ex socio di maggioranza (al 90%), condannato dal Tribunale di Monza con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. peri, in data 19 gennaio 2015 per reati vari (tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti e truffa)"(Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2017, n. 3030)».
«Nella medesima decisione – prosegue la ricostruzione di Ambiente 2.0 - lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'esimente della c. d. "dissociazione"; che in particolare la sentenza del Tribunale di Monza n . 71 di applicazione della pena su richiesta pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data 19 gennaio 2015 ha stabilito nei confronti dei componenti familiari del gruppo familiare Sangalli — nella loro qualità di amministratori e procuratori dell'impresa Sangalli — pene principali di natura detentiva per concorso in corruzione continuata: considerato altresì che si è appreso che con provvedimento dell'8.7.2016 del Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani è stata decretata, la straordinaria e temporanea gestione della società Sangalli Giancarlo & C. S.r.l, con nomina di amministratori sostitutivi degli ordinari organi di gestione relativamente d'esecuzione degli appalti di "Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale'', affidato dal Comune di Monza e "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei confronti dei Comuni di Andria e Canosa"; ritenuto pertanto che la Società Sangalli è priva dei requisiti per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana nel Comune di Bisceglie: considerato infine - che è tuttora pendente il ricorso in appello proposto dalla Società Camassambiente innanzi al Consiglio di Stato (Sez. III, R.G. 8307117) con la quale è stata impugnata l'interdittiva e il successivo connesso ricorso del Comune di Bisceglie e che l'udienza di trattazione è fissata per il 5.4.2018; che in caso di accoglimento del suddetto ricorso la Società Camassambiente avrebbe titolo per richiedere l'affidamento del servizio e, in caso di intervenuto affidamento ad altro soggetto, per procedere alla richiesta risarcitoria nei confronti del Comune per impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato, che, pertanto, è opportuno attendere l'esito del suddetto giudizio per assumere ogni determinazione in merito all'affidamento del servizio».
«Tutto ciò premesso, Ambiente 2.0 – concludono i legali del Consorzio - diffida il Comune di Bisceglie- dal voler procedere all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel Comune di Bisceglie alla Società Sangalli e alla stipula del relativo contratto. In caso contrario, la Scrivente sarà costretta a tutelare la propria posizione giuridica innanzi alle competenti Autorità anche per il risarcimento di danni e anche nei confronti del funzionario che lo ha cagionato».
Insomma, la battaglia legale si fa sempre più complicata proprio mentre Bisceglie sta vivendo due campagne elettorali consecutive: quella per le Politiche e la successiva per le Amministrative.
Nella diffida, i legali di Ambiente 2.0, dopo aver ricostruito la vicenda legale della gara d'appalto, hanno concentrato la loro attenzione sulla Sangalli che, secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato dovrà subentrare nella gestione.
Solo che, hanno ricordato i legali di Ambiente 2.0, «il Consiglio di Stato, con riferimento ad altra procedura di gara pressoché coeva a quella indetta dal Comune di Bisceglie ha esaminato la posizione della Società Sangalli e "la ha ritenuta carente del requisito di affidabilità morale di cui all'art. 389, comrna 1, lett. c), del citato d_lgs. n. 163 del 2006, in relazione all'ex socio di maggioranza (al 90%), condannato dal Tribunale di Monza con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. peri, in data 19 gennaio 2015 per reati vari (tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti e truffa)"(Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2017, n. 3030)».
«Nella medesima decisione – prosegue la ricostruzione di Ambiente 2.0 - lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'esimente della c. d. "dissociazione"; che in particolare la sentenza del Tribunale di Monza n . 71 di applicazione della pena su richiesta pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data 19 gennaio 2015 ha stabilito nei confronti dei componenti familiari del gruppo familiare Sangalli — nella loro qualità di amministratori e procuratori dell'impresa Sangalli — pene principali di natura detentiva per concorso in corruzione continuata: considerato altresì che si è appreso che con provvedimento dell'8.7.2016 del Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani è stata decretata, la straordinaria e temporanea gestione della società Sangalli Giancarlo & C. S.r.l, con nomina di amministratori sostitutivi degli ordinari organi di gestione relativamente d'esecuzione degli appalti di "Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale'', affidato dal Comune di Monza e "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei confronti dei Comuni di Andria e Canosa"; ritenuto pertanto che la Società Sangalli è priva dei requisiti per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana nel Comune di Bisceglie: considerato infine - che è tuttora pendente il ricorso in appello proposto dalla Società Camassambiente innanzi al Consiglio di Stato (Sez. III, R.G. 8307117) con la quale è stata impugnata l'interdittiva e il successivo connesso ricorso del Comune di Bisceglie e che l'udienza di trattazione è fissata per il 5.4.2018; che in caso di accoglimento del suddetto ricorso la Società Camassambiente avrebbe titolo per richiedere l'affidamento del servizio e, in caso di intervenuto affidamento ad altro soggetto, per procedere alla richiesta risarcitoria nei confronti del Comune per impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato, che, pertanto, è opportuno attendere l'esito del suddetto giudizio per assumere ogni determinazione in merito all'affidamento del servizio».
«Tutto ciò premesso, Ambiente 2.0 – concludono i legali del Consorzio - diffida il Comune di Bisceglie- dal voler procedere all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel Comune di Bisceglie alla Società Sangalli e alla stipula del relativo contratto. In caso contrario, la Scrivente sarà costretta a tutelare la propria posizione giuridica innanzi alle competenti Autorità anche per il risarcimento di danni e anche nei confronti del funzionario che lo ha cagionato».
Insomma, la battaglia legale si fa sempre più complicata proprio mentre Bisceglie sta vivendo due campagne elettorali consecutive: quella per le Politiche e la successiva per le Amministrative.