Bar Helsinki, si va al Consiglio di Stato

Il titolare del bar preannuncia l'ipotesi di denuncia penale. Chiederà anche il rimborso dei danni

lunedì 8 gennaio 2018 7.33
La nuova puntata dell'infinita storia del Bar Helsinki, a seguito della sentenza del Tar del 14 novembre 2017, riguarda la recente richiesta da parte del comune di disporre la rimozione coatta del gazebo con esecuzione dei lavori in danno al costo di 6.700 euro a carico dei titolari del bar.

All'ordinanza sindacale risponde l'avvocato Pietro Casella nell'interesse e per mandato di Francesco Rana, titolare del bar.

«Confermo la volontà del sig. Rana - spiega Casella - di impugnare la sentenza d'innanzi al Consiglio di Stato con richiesta allo stesso di valutare - ove ritenuta fondata - la possibilità di un decreto di sospensione ante-causam della provvisoria esecutorietà della pronuncia, in attesa della definitiva declaratoria sul merito».

«Sembra giunto il momento -prosegue Casella - di fare chiarezza sulla vicenda che ha interessato e interessa non solo le autorità giudiziaria, penale e amministrativa, ma anche e soprattutto l'opinione pubblica.

- SULLA SENTENZA DEL TAR DEL 14/11/2017
Secondo il collegio amministrativo uno solo dei motivi addotti dal Comune contro il Bar Helsinki, resisteva alle censure del ricorrente: L'art. 20 del decreto legislativo n.285 del 30/4/92 richiamato dall'art. 10 del regolamento Tosap del Comune di Bisceglie che dispone: "Nei centri abitati ... l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi... può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri".
Questa è una norma imperativa! Significa che non può essere violata.
Pur avendo, questa difesa, contestato le misurazioni, il Tar ha rilevato che nel punto della piazzetta in cui il marciapiede era stato tranciato per ricavare l'incavo in cui inserire il cassonetto dei rifiuti, non vi fosse la distanza dei due metri prevista dalla legge e questo a prescindere dal fatto che per legge i cassonetti fossero stati rimossi prima dell'installazione (per il cambiamento del sistema raccolta dei rifiuti), come sostenuto dalla linea di difesa del Rana, la quale aveva invocato di non esservi più di fatto ingombro per i pedoni.
Quindi, per questo"unico motivo" relativo alla distanza - solo di fatto non violata per l'assenza del cassonetto dei rifiuti - il Tar ha convalidato l'ordinanza di decadenza che consentirebbe al comune la rimozione del gazebo del bar Helsinki.


- SULLA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DI ACCERTAMENTO CHE SANCISCONO LA ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO DI CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DEL BAR HELSINKI
Nel commentare la sentenza, il vice sindato Fata, in una nota pubblicata dalla stampa aveva dichiarato:«Con questa sentenza viene ribadita la legittimità degli atti amministrativi adottati dall'amministrazione e dai dirigenti comunali».
Spero e credo che il vice sindaco quando ha parlato di legittimità amministrativa degli atti adottati, volesse riferirsi alla mancanza dei due metri per la pedonabilità imposta e prevista dalla legge ed accertata dai vigili urbani in occasione di uno dei tanti sopralluoghi ispettivi effettuati presso il gazebo.
Se cosi fosse e cosi è, ci troviamo di fronte ad uno spettacolare paradosso amministrativo: l'amministrazione nel contestare la violazione dei due metri di distanza dal bordo del marciapiede al perimetro del dehors, ha anche accertato la illegittimità colposa di se stessa nel concedere l'autorizzazione per l'installazione del gazebo.

Quanto segue è comprovato documentalmente ed anche accertato dagli organi inquirenti nel procedimento penale n. 2943/16-21 RGNR presso la procura di Trani a carico dell'ex sindaco Francesco Spina, tuttora pendente, firmatario con il dirigente dell'area competente, dell'autorizzazione favorevole rilasciata al proprietario del bar Helsinki.
Il 24/6/2015 Rana presenta istanza per il gazebo con planimetria e progetto predisposti dal geometra Monti, tecnico di fiducia. La parte di marciapiede di Via Lecce indica un incavo rettangolare (quello preesistente per il cassonetto dei rifiuti) che non consente il rispetto della distanza di due metri richiesta (per legge) dal bordo.
Tale circostanza - come facilmente intuibile - era pregiudizio assoluto e imperativo per il rilascio del titolo concessorio, essendovi una violazione di legge insormontabile.
Per quanto descritto, il comando di polizia municipale, l'ufficio tecnico, il dirigente e da ultimo il sindaco - in quanto autorità tutte preposte al controllo ed al rispetto di norme imperative , legge e regolamenti, a fronte di una tale evidente violazione, avrebbero dovuto semplicemente e obbligatoriamente rigettare con parere negativo l'istanza di relativo progetto.
Ed invece in data 18/7/2015 l'ufficio tecnico comunale esprime "parere favorevole", in data 16/7/2015 esprime "parere favorevole", ed in data 21/7/2015 il provvedimento di concessione è firmato dal dirigente e dal sindaco!
Praticamente - ioci causa - è come se qualcuno volendo fare qualcosa contrariis legis, senza saperlo ovviamente , si fosse rivolto dai tutori della legge e fosse stato autorizzato dagli stessi ad agire contra-legem.
Per un attimo e per paradosso ironico soffermiamoci sul comportamento della polizia municipale: prima dà il nulla osta per aver verificato il rispetto delle norme del codice della strada (i famosi due metri) e qualche mese dopo lo stesso organo va ad accertare e comminare la stessa violazione che prima aveva dichiarato non esserci!

Ad ottobre del 2015, il titolare del bar, giovanissimo, felice e pieno di speranza e soprattutto autorizzato realizza il costosissimo investimento che avrebbe potuto cambiare l'andamento reddituale dell'attività.
Ma, purtroppo per lui e per vicende che saranno chiarite nelle sedi opportune, a distanza di tre mesi, su impulso richiesto dell'ex sindaco Spina, comincia un calvario giudiziario e mediatico che hanno letteralmente devastato sul piano umano, morale ed economico, non solo il giovane Rana ma l'intero nucleo familiare.

All'esito e per quanto detto, nell'interesse del sig. Rana Francesco, con due distinte missive, abbiamo già richiesto al comune di ripristinare il marciapiede nella parte incava, cosa che dovrebbero fare a prescindere dal gazebo proprio per favorire la pedonalità ed evitare danni per l'incolumità pubblica, in modo tale da eliminare il vizio dei due metri citato ed annullare conseguentemente in autotutela l'ordinanza di decadenza, onde consentire al Rana di continuare ad esercitare l'attività del gazebo, per evitare invece nel caso della rimozione da parte del Rana una ingente azione di risarcimento per danni ed una denuncia nella sede penale che accerti, ove sussistenti, i reati sussumibili nel comportamento assunto da tutti i soggetti nella vicenda Helsinki, essendo chiaro che il provvedimento di concessione in favore dello stesso Rana era viziato ed illegittimo, anche perché l'eventuale risarcimento del danno, sarebbe a carico dei cittadini, per colpa ed errore dei dirigenti ed amministratori su citati.

Da ultimo e non per ultimo, una curiosità di natura costituzionale ed egalitaria davanti alla legge che estendiamo a quanti leggeranno quest'articolo :
come mai l'accertamento pervicace e attento nei confronti del bar Helsinki non è stato esteso su tutto il territorio?
Pur non conoscendo la natura del provvedimento concessorio o autorizzativo, un caso su tutti balza agli occhi in modo eclatante: quello della pasticceria di largo don. Giovanni Bosco che occupa non solo parte della piazzetta ma anche parte del manto stradale.
Non prevedono, l'art. 20 del codice della strada, il regolamento Tosap e le nuove disposizioni per le occupazioni deliberate da questa amministrazione ad aprile 2016 che l'occupazione possa essere consentita solo in adiacenza ai fabbricati?
Non vi è, anche in questo caso, un lampante, enorme, grossolano e vistoso ingombro e impedimento per la pedonabilità dei cittadini?»