Igiene urbana a Bisceglie: «Energetikambiente possiede i requisiti per l'appalto?»
Interrogazione consiliare delle opposizioni e interpellanza dei parlamentari 5 Stelle
sabato 2 gennaio 2021
Due iniziative analoghe. Sette esponenti di minoranza nel consiglio comunale di Bisceglie e i deputati del Movimento 5 Stelle Macina e D'Ambrosio hanno presentato interrogazioni nelle quali chiedono chiarimenti sul possesso dei requisiti generali e speciali di appalto da parte di Energetikambiente e del socio unico Aimeri, nonché la posizione antimafia del gestore del servizio di igiene urbana.
Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Tar Piemonte, ribadendo:
- che sussiste "continuità imprenditoriale" fra Aimeri Ambiente srl affittante d'azienda/socio unico della società Energetilambiente srl. Una continuità che, secondo la giustizia amministrativa, risulta oggettivamente dagli atti acquisiti nel giudizio;
- che la società Aimeri Ambiente srl è stata attinta, in passato, da risoluzioni e da applicazioni di clausole penali nell'ambito di contratti con altre Pubbliche Amministrazioni;
- che Energetikambiente srl non ha posto in essere misure di self-cleaning, idonee a recidere l'oggettivo nesso di continuità e dipendenza imprenditoriale che la lega all'affittante d'azienda/partecipante totalitaria».
I sette consiglieri comunali hanno fatto riferimento anche a una determinazione del Settore lavori pubblici del Comune di Caserta «che nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero smaltimento nel Comune di Caserta (analoga, anche in questo caso alla procedura di gara espletata dal Comune di Bisceglie) ha disposto "la revoca dell'aggiudicazione in danno ad Energetikambiente s.r.l. e la sua contestuale esclusione dalla procedura di gara" perché a carico dell'aggiudicatario sarebbe emersa l'insussistenza del requisito partecipativo (articolo 80 comma quarto, Dlgs 50/2016) con particolare riferimento alla grave violazione degli obblighi di pagamento di tasse e/o imposte e/o contributi accertata a carico del socio unico dell'Energetikambiente, Aimeri Ambiente srl».
In base a queste premesse e «alla luce degli atti citati e di altre risultanze e documenti riportati nell'interrogazione e allegati alla stessa» è stato chiesto all'amministrazione comunale di Bisceglie «di chiarire:
- se la Commissione di gara, all'epoca dell'aggiudicazione della gara ponte per i servizi di igiene urbana a Bisceglie, abbia proceduto e in che termini alla verifica della sussistenza di comportamenti in contrasto con l'articolo 80 del decreto legislativo n° 50 del 2016 dell'impresa Aimeri Ambiente Srl., in quanto alla luce delle molteplici considerazioni esposte nell'interrogazione (vedi: sentenza Tar Piemonte, sentenza del Consiglio di Stato, determinazione del servizio tecnico del Comune di Caserta) gli stessi dovevano essere oggetto di specifica valutazione e motivazione da parte della Stazione appaltante. Tale quesito si è reso necessario considerata la totale assenza sia nel provvedimento di ammissione alla gara, sia nei verbali ad esso allegati di valutazioni del Comune di Bisceglie su tali circostanze;
- se l'amministrazione, nel caso i requisiti di carattere generale e speciale, non siano stati verificati in fase di ammissione alla gara, per riscontrarne la sussistenza, intenda avviare un'ulteriore fase istruttoria a garanzia dei profili di legittimità e liceità dell'aggiudicazione della procedura di gara;
- quale sia la posizione antimafia di Energetikamabiente (visto che la posizione della stessa nella Whitelist della prefettura di Milano risulta "in corso di aggiornamento" dal 2016) e se l'amministrazione disponga di elementi o certificazioni ulteriori rispetto a quelli sopra rappresentati a conferma del possesso della certificazione antimafia dell'aggiudicatario l'appalto;
- se a giudizio dell'amministrazione sia ravvisabile la necessità di procedere ad un'ulteriore fase di verifica alla luce degli elementi esposti e delle sentenze in via definitiva sopravvenute e se, ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del Codice degli appalti, sia ravvisabile l'ipotesi di risoluzione del contratto sottoscritto dal Comune di Bisceglie in data 4 dicembre 2019 con Energetikambiente (società a socio unico Aimeri Ambiente)-Pianeta Ambiente».
In particolare i due parlamentari hanno chiesto nella loro interrogazione di «chiarire la reale posizione antimafia di Aimeri Ambiente e di Energetikambiente e di conoscere:
- quali azioni il ministero dell'interno e il Governo intendano intraprendere per accelerare le fasi di rilascio delle certificazioni antimafia da parte delle Prefetture;
- se il Governo intenda predisporre adeguati accorgimenti normativi affinché la certificazione antimafia sia requisito indispensabile per l'ammissione alle gare medesime, specialmente nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti».
L'azione delle opposizioni
L'interrogazione consiliare - firmata da Enzo Amendolagine, Enrico Capurso, Franco Napoletano, Giorgia Preziosa, Alfonso Russo, Mauro Sasso e Francesco Spina - è stata presentata nei giorni scorsi con richiesta di risposta scritta. Secondo quanto sostenuto dai consiglieri di opposizione «l'interrogazione si è resa necessaria a seguito di recenti pronunce del Tar Piemonte e del Consiglio di Stato che hanno disposto l'annullamento in via definitiva della determina di aggiudicazione di una procedura di gara - con seri profili di analogia con quella bandita dal Comune di Bisceglie nel 2019 - indetta dal Consorzio Albese Braidese e che è stata aggiudicata nel gennaio 2019 proprio al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Energetikambiente srl e Pianeta Ambiente.Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Tar Piemonte, ribadendo:
- che sussiste "continuità imprenditoriale" fra Aimeri Ambiente srl affittante d'azienda/socio unico della società Energetilambiente srl. Una continuità che, secondo la giustizia amministrativa, risulta oggettivamente dagli atti acquisiti nel giudizio;
- che la società Aimeri Ambiente srl è stata attinta, in passato, da risoluzioni e da applicazioni di clausole penali nell'ambito di contratti con altre Pubbliche Amministrazioni;
- che Energetikambiente srl non ha posto in essere misure di self-cleaning, idonee a recidere l'oggettivo nesso di continuità e dipendenza imprenditoriale che la lega all'affittante d'azienda/partecipante totalitaria».
I sette consiglieri comunali hanno fatto riferimento anche a una determinazione del Settore lavori pubblici del Comune di Caserta «che nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero smaltimento nel Comune di Caserta (analoga, anche in questo caso alla procedura di gara espletata dal Comune di Bisceglie) ha disposto "la revoca dell'aggiudicazione in danno ad Energetikambiente s.r.l. e la sua contestuale esclusione dalla procedura di gara" perché a carico dell'aggiudicatario sarebbe emersa l'insussistenza del requisito partecipativo (articolo 80 comma quarto, Dlgs 50/2016) con particolare riferimento alla grave violazione degli obblighi di pagamento di tasse e/o imposte e/o contributi accertata a carico del socio unico dell'Energetikambiente, Aimeri Ambiente srl».
In base a queste premesse e «alla luce degli atti citati e di altre risultanze e documenti riportati nell'interrogazione e allegati alla stessa» è stato chiesto all'amministrazione comunale di Bisceglie «di chiarire:
- se la Commissione di gara, all'epoca dell'aggiudicazione della gara ponte per i servizi di igiene urbana a Bisceglie, abbia proceduto e in che termini alla verifica della sussistenza di comportamenti in contrasto con l'articolo 80 del decreto legislativo n° 50 del 2016 dell'impresa Aimeri Ambiente Srl., in quanto alla luce delle molteplici considerazioni esposte nell'interrogazione (vedi: sentenza Tar Piemonte, sentenza del Consiglio di Stato, determinazione del servizio tecnico del Comune di Caserta) gli stessi dovevano essere oggetto di specifica valutazione e motivazione da parte della Stazione appaltante. Tale quesito si è reso necessario considerata la totale assenza sia nel provvedimento di ammissione alla gara, sia nei verbali ad esso allegati di valutazioni del Comune di Bisceglie su tali circostanze;
- se l'amministrazione, nel caso i requisiti di carattere generale e speciale, non siano stati verificati in fase di ammissione alla gara, per riscontrarne la sussistenza, intenda avviare un'ulteriore fase istruttoria a garanzia dei profili di legittimità e liceità dell'aggiudicazione della procedura di gara;
- quale sia la posizione antimafia di Energetikamabiente (visto che la posizione della stessa nella Whitelist della prefettura di Milano risulta "in corso di aggiornamento" dal 2016) e se l'amministrazione disponga di elementi o certificazioni ulteriori rispetto a quelli sopra rappresentati a conferma del possesso della certificazione antimafia dell'aggiudicatario l'appalto;
- se a giudizio dell'amministrazione sia ravvisabile la necessità di procedere ad un'ulteriore fase di verifica alla luce degli elementi esposti e delle sentenze in via definitiva sopravvenute e se, ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del Codice degli appalti, sia ravvisabile l'ipotesi di risoluzione del contratto sottoscritto dal Comune di Bisceglie in data 4 dicembre 2019 con Energetikambiente (società a socio unico Aimeri Ambiente)-Pianeta Ambiente».
Gli interrogtivi sollevati dai due parlamentari
I parlamentari pentastellati Anna Macina e Giuseppe D'Ambrosio hanno quindi depositato un'interrogazione rivolta al Governo nella quale si chiede «di far luce sulla vicenda esposta nell'interrogazione dei consiglieri biscegliesi e che riguarderebbe anche i Comuni di Monopoli e Carovigno».In particolare i due parlamentari hanno chiesto nella loro interrogazione di «chiarire la reale posizione antimafia di Aimeri Ambiente e di Energetikambiente e di conoscere:
- quali azioni il ministero dell'interno e il Governo intendano intraprendere per accelerare le fasi di rilascio delle certificazioni antimafia da parte delle Prefetture;
- se il Governo intenda predisporre adeguati accorgimenti normativi affinché la certificazione antimafia sia requisito indispensabile per l'ammissione alle gare medesime, specialmente nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti».