Il decreto "Cura Italia" blocca le procedure esecutive. Ma tutte?
Dubbi sull'interpretazione del dato in merito ai pignoramenti presso terzi
sabato 4 aprile 2020
Il decreto Cura Italia ha messo in stand-by l'Agenzia di riscossione nonché tutti i procedimenti cautelari ed esecutivi, in particolar modo i pignoramenti presso terzi, in procinto di avvio a partire dalla data antecedente alle misure di emergenza.
Il blocco quasi totale dell'attività persisterà fino al 31 maggio e riguarderà, oltre le summenzionate procedure, anche le primarie attività di notifica delle cartelle esattoriali.
Pur tuttavia sia ben chiara la disposizione riportata in decreto, con preciso riferimento all'articolo 68, nulla è stato invece rilevato in ordine alle procedure già in essere alla data di inizio del periodo di sospensione. Proprio per l'effetto di questa carenza informativa e per il fatto che l'Agenzia di riscossione paralizza le sole procedure forzate in premessa molti si sono posti il dubbio circa la completezza del campo di applicazione e soprattutto in momenti come questo in cui panico, tensione e isteria collettiva sono all'ordine del giorno, sono notevoli le preoccupazioni per la sorte dei contenziosi già emersi da cui dipendono soldi, lavoro, case e destino economico delle famiglie.
L'ipotesi di coinvolgere nel novero dei procedimenti anche quelli esecutivi come i pignoramenti presso terzi avvenuti prima dell'otto marzo vanificherebbe la ragione che ha portato alla stesura dell'articolo 68.
Se tali procedure esecutive non fossero oggetto di sospensione si dovrebbe concludere che per esempio il datore di lavoro di un dipendente, al quale il concessionario ha pignorato il quinto dello stipendio, debba comunque effettuare la trattenuta a favore di quest'ultimo anche nel pagamento della prossima mensilità, nonostante le difficoltà attuali generate in tutto o in parte dalle misure restrittive. Stesso discorso per la riscossione coatta di canoni di locazione od altri emolumenti.
Nel dubbio, da risolvere con un nuovo possibile provvedimento già al vaglio del consiglio dei ministri (si dà così avvio ad una corsa contro il tempo stante la già superata scadenza dei primi quindici giorni per i procedimenti civili esecutivi e la vicinanza del 16 aprile), una possibile soluzione la si potrebbe ricavare dall'interpretazione estensiva dell'articolo in argomento.
Invero è possibile riunire nell'espressione del dato normativo i versamenti che trarrebbero non solo origine dalle cartelle di pagamento ma anche da avvisi di addebito e dagli atti di riscossione elencati nel successivo comma 2 come accertamenti esecutivi delle Dogane e Monopoli nonché nuovi avvisi esecutivi degli enti territoriali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n° 639 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n° 160; in tal senso può essere pacifica la soluzione di far rientrare gli atti di pignoramento presso terzi nel novero degli atti esattivi in sospensione e che tali pagamenti possono essere congelati durante l'attuale periodo.
A conforto di quanto espresso il legislatore era già intervenuto con il primo decreto afferente l'emergenza ovvero il numero 11 del 08 marzo 2020 recante il titolo "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".
È stato qui introdotto un periodo cuscinetto prorogabile in cui venivano interrotte le udienze civili ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; delle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; dei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n° 833; dei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, nç 194; dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Ue e dei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile. Non vengono così menzionate fra le eccezioni al rinvio d'ufficio proprio le procedure di espropriazione presso terzi rientranti tra le udienze civili ed i loro effetti sottoposte a sospensione.
Merita particolare rilievo l'ipotesi di notifica avvenuta precedentemente alla diffusione dell'epidemia: a riguardo, i versamenti oggetto di stop forzato dovranno essere pagati entro il 30 giugno 2020, fatto salvo situazione contingibili ed urgenti che possono causare ulteriori posticipi. Così facendo si potrà ottenere la cancellazione della misura cautelare che è stata iscritta a ruolo fino alla prima settimana di marzo.
Il blocco quasi totale dell'attività persisterà fino al 31 maggio e riguarderà, oltre le summenzionate procedure, anche le primarie attività di notifica delle cartelle esattoriali.
Pur tuttavia sia ben chiara la disposizione riportata in decreto, con preciso riferimento all'articolo 68, nulla è stato invece rilevato in ordine alle procedure già in essere alla data di inizio del periodo di sospensione. Proprio per l'effetto di questa carenza informativa e per il fatto che l'Agenzia di riscossione paralizza le sole procedure forzate in premessa molti si sono posti il dubbio circa la completezza del campo di applicazione e soprattutto in momenti come questo in cui panico, tensione e isteria collettiva sono all'ordine del giorno, sono notevoli le preoccupazioni per la sorte dei contenziosi già emersi da cui dipendono soldi, lavoro, case e destino economico delle famiglie.
L'ipotesi di coinvolgere nel novero dei procedimenti anche quelli esecutivi come i pignoramenti presso terzi avvenuti prima dell'otto marzo vanificherebbe la ragione che ha portato alla stesura dell'articolo 68.
Se tali procedure esecutive non fossero oggetto di sospensione si dovrebbe concludere che per esempio il datore di lavoro di un dipendente, al quale il concessionario ha pignorato il quinto dello stipendio, debba comunque effettuare la trattenuta a favore di quest'ultimo anche nel pagamento della prossima mensilità, nonostante le difficoltà attuali generate in tutto o in parte dalle misure restrittive. Stesso discorso per la riscossione coatta di canoni di locazione od altri emolumenti.
Nel dubbio, da risolvere con un nuovo possibile provvedimento già al vaglio del consiglio dei ministri (si dà così avvio ad una corsa contro il tempo stante la già superata scadenza dei primi quindici giorni per i procedimenti civili esecutivi e la vicinanza del 16 aprile), una possibile soluzione la si potrebbe ricavare dall'interpretazione estensiva dell'articolo in argomento.
Invero è possibile riunire nell'espressione del dato normativo i versamenti che trarrebbero non solo origine dalle cartelle di pagamento ma anche da avvisi di addebito e dagli atti di riscossione elencati nel successivo comma 2 come accertamenti esecutivi delle Dogane e Monopoli nonché nuovi avvisi esecutivi degli enti territoriali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n° 639 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n° 160; in tal senso può essere pacifica la soluzione di far rientrare gli atti di pignoramento presso terzi nel novero degli atti esattivi in sospensione e che tali pagamenti possono essere congelati durante l'attuale periodo.
A conforto di quanto espresso il legislatore era già intervenuto con il primo decreto afferente l'emergenza ovvero il numero 11 del 08 marzo 2020 recante il titolo "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".
È stato qui introdotto un periodo cuscinetto prorogabile in cui venivano interrotte le udienze civili ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; delle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; dei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n° 833; dei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, nç 194; dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Ue e dei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile. Non vengono così menzionate fra le eccezioni al rinvio d'ufficio proprio le procedure di espropriazione presso terzi rientranti tra le udienze civili ed i loro effetti sottoposte a sospensione.
Merita particolare rilievo l'ipotesi di notifica avvenuta precedentemente alla diffusione dell'epidemia: a riguardo, i versamenti oggetto di stop forzato dovranno essere pagati entro il 30 giugno 2020, fatto salvo situazione contingibili ed urgenti che possono causare ulteriori posticipi. Così facendo si potrà ottenere la cancellazione della misura cautelare che è stata iscritta a ruolo fino alla prima settimana di marzo.