L'avvocato Guantario: «Il Tar non si è espresso sull'istanza cautelare»
Il legale dei sei consiglieri ricorrenti ribatte alla nota dell'amministrazione: «Abbiamo chiesto noi la cancellazione, non esiste un'ordinanza di respingimento»
domenica 2 febbraio 2020
9.12
L'avvocato Antonio Guantario, legale dei sei consiglieri comunali di Bisceglie ricorrenti al Tar Puglia in due diverse circostanze, ha desiderato chiarire, attraverso una nota diffusa ai media, quanto emerso dall'udienza davanti alla prima sezione del tribunale amministrativo regionale dello scorso 29 gennaio.
«I resoconti hanno correttamente riferito che l'istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo dal Tar, con contestuale fissazione della trattazione del merito alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2020.
Non è dunque vero che il Tar "ha ritenuto non sussistenti gli estremi delle ventilate esigenze cautelari, in particolare ritenendo - all'esito della breve discussione - non ravvisabile il presupposto del periculum (pregiudizio grave ed irreparabile)".
Esiste il dato di fatto che il 23 marzo 2020 il Tar ha fissato la camera di consiglio per la decisione finale sul ricorso».
Guantario ha assistito i sei esponenti di minoranza (Amendolagine, Capurso, Napoletano, Preziosa, Russo, Spina) anche nel ricorso - poi accolto - per l'annullamento della delibera di approvazione del Dup 2019-2021, che sarà discusso a breve anche dal Consiglio di Stato.
«I resoconti hanno correttamente riferito che l'istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo dal Tar, con contestuale fissazione della trattazione del merito alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2020.
Tuttavia, è necessario precisare un fatto per evitare che si riporti una realtà processuale inesistente. Il Tar non si è espresso sull'istanza cautelare. In realtà, a seguito dell'istanza di cancellazione della stessa avanzata dalla difesa dei ricorrenti, e a fronte della disponibilità del collegio a fissare il merito a breve, non vi è stata alcuna pronuncia del Tar sul periculum e sul fumus, così come si lascia intendere in qualche articolo, appiattito come sembra sul pensiero del Sindaco Angarano, parte in causa, che a sua volta attribuisce erroneamente al Tar un qualche pronunciamento sui necessari presupposti di legge che devono sostenere la concessione di un provvedimento cautelare.
Semplicemente, la difesa tecnica dei ricorrenti ha ritenuto di far cancellare dal ruolo l'istanza cautelare al fine di far pronunciare quanto prima il Tar, sul merito della causa, a cognizione piena e non limitata così come accade in sede cautelare.
Semplicemente, la difesa tecnica dei ricorrenti ha ritenuto di far cancellare dal ruolo l'istanza cautelare al fine di far pronunciare quanto prima il Tar, sul merito della causa, a cognizione piena e non limitata così come accade in sede cautelare.
Non è dunque vero che il Tar "ha ritenuto non sussistenti gli estremi delle ventilate esigenze cautelari, in particolare ritenendo - all'esito della breve discussione - non ravvisabile il presupposto del periculum (pregiudizio grave ed irreparabile)".
Difatti, non esiste un'ordinanza del Tar che respinga l'istanza cautelare.
Esiste il dato di fatto che il 23 marzo 2020 il Tar ha fissato la camera di consiglio per la decisione finale sul ricorso».