L'UE bacchetta l'Italia per 44 discariche mai bonificate. C'è anche quella di Bisceglie

La storia dell'impianto Co.ge.ser., che smaltisce rifiuti derivanti dalle attività di cava

giovedì 1 giugno 2017 12.45
A cura di Serena Ferrara
Severa batosta dall'UE, che contesta all'Italia la mancata messa a norma o la mancata chiusura entro il termine previsto del 16 luglio 2009, delle discariche già autorizzate e in funzione al momento del recepimento della direttiva.

La Commissione europea ha deciso di deferire per la seconda volta l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la mancata bonifica o chiusura di 44 discariche che "costituiscono un grave rischio per la salute umana e l'ambiente".
Tra gli impianti che violano la direttiva comunitaria del 1999 sul trattamento dei rifiuti, anche quello di Bisceglie gestito dalla CO.GE.SER.

La direttiva imponeva di bonificare entro il 16 luglio 2009 le discariche che avevano ottenuto un'autorizzazione o che erano già in funzione prima del 16 luglio 2001 ("discariche esistenti"), adeguandole a nuove norme di sicurezza. Alternativa all'adeguamento, la chiusura.

IL PARERE DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE SANTORSOLA
«In tema di discariche cosiddette preesistenti e del fatto che esse possano costituire oggetto di sanzioni da infrazioni comunitarie vanno precisati alcuni aspetti.
In primo luogo le presunte
infrazioni non riguardano tematiche di ordine ambientale o sanitario bensì procedure di chiusura e post gestione dei siti anche in ordine alla congruità delle garanzie finanziare prestate dai soggetti privati per esercire gli impianti. Si tratta, questo si, di adempimenti formali da portare a termine».
A dichiararlo l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Domenico Santorsola.
«Il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della Regione segue la questione ed ha puntualmente controdedotto gli appunti della Commissione Europea, attraverso una corposa documentazione inviata al Ministero dell'Ambiente e da quest'ultimo trasmessa a Bruxelles, sulla quale non abbiamo ancora ricevuto riscontri ufficiali. Nel plico – prosegue Santorsola – è stato ricostruito lo stato dell'arte dei 5 impianti, così come emerso dalla documentazione in possesso della Provincia BAT, dove erano incardinati i procedimenti. In particolare è emerso che due degli impianti, quello di Trani (Igea) e quello di Bisceglie (Cogeser) sono ancora in gestione ed hanno prestato garanzie finanziari congrue e, quindi, sono evidentemente fuori dalla casistica dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE (che riguarda appunto gli impianti non in esercizio). I due impianti di Andria (F.lli Acquaviva e D'Oria), pur non essendo in esercizio, hanno piani di adeguamento approvati e realizzati. L'iter effettivamente da perfezionare riguarda l'impianto di Canosa (Cobema) dove pure la via è definita ed è stata acquisita la disponibilità del gestore ad effettuare gli interventi richiesti».
«L'esigenza di chiarezza - conclude Santorsola - scaturisce dalla necessità di restituire una informazione corretta oltre a dare evidenza del lavoro svolto da Dipartimento e Strutture Tecniche dell'Assessorato».
LA STORIA DELLA DISCARICA CO.GE.SER.

La discarica, di 2^ cat. Tipo "A" (inerti), si trova in agro di Bisceglie in contrada "Piscinelle"; ha una superficie di 29.366 mq ed un volume di 280.624 mc.
Fu autorizzata all'esercizio dell'attività di discarica di rifiuti provenienti dalla lavorazione della pietra con Decreto Prefettizio n. 42/Rif. Dell'11/11/1999, a seguito di nullaosta da parte del Ministro dell'Interno.
A gestirla e detenere la proprietà dei suoli, il consorzio "CO.GE.SER. - Consorzio Aziende lavorazione di marmi e pietre", con sede legale a Trani, che ha gestito gestito l'impianto continuativamente con successive proroghe sino ad oggi, non senza una serie di incidenti burocratici.
Prima le richieste di adeguamento alla Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in seguito al quale la ditta presentò il progetto di adeguamento della discarica, poi nel 2011 la delibera di Giunta Regionale 1712/2011, per cui il consorzio fece ricorso al TAR. In seguito all'emanazione del documento approvativo delle modifiche al «Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo), il consorzio avrebbe dovuto dare evidenza di precise «garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti». A parere del rappresentante legale Stefano Di Modugno, le imprese di smaltimento, da allora in avanti, sarebbero state costrette tutte alla chiusura, dovendo offrire garanzie che nessun istituto bancario o assicurativo sarebbe stato disposto a prestare.
Il TAR sull'argomento decise di sospendere il giudizio e demandare la questione al giudizio della Corte Costituzionale, ritenendo l'argomento «riservato alla competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato ai sensi degli artt. 117, commi 2, lettera s) e 6 Cost. e 195, comma 2, lettera g) d.lgs. n. 152/2006, venendo in rilievo la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

La Corte Costituzionale si sarebbe pronunciata alcuni mesi dopo con sentenza n. 67/2014, dichiarando effettivamente incostituzionale il regolamento regionale n. 18/2007.
L'attività della discarica è quindi proseguita nel tempo, alle stesse condizioni ed obblighi del 1999.
Nel 2015, pur consentendo la prosecuzione in regime provvisorio delle attività, la provincia Bat non ha difatti autorizzato l'aumento della quantità annua di inerti conferibili. La ditta chiedeva il passaggio da 1000 t/anno a 30.000 t/anno di rifiuti. Ora il nuovo grattacapo, che è già caso nazionale e che impone adeguamenti riferiti ad una direttiva precedente al progetto presentato dalla ditta ed approvato da tutti gli organi competenti.