Le opposizioni, compatte, si rivolgono al Prefetto
«Diffidiamo la giunta e il consiglio dall'adottare atti illegittimi, in contrasto con la sentenza del Tar Puglia e con le norme contabili e di legge»
lunedì 25 novembre 2019
19.06
Otto consiglieri comunali di opposizione, con l'eccezione del presidente del consiglio comunale Gianni Casella e di Rossano Sasso (che non ha ancora chiarito la sua attuale collocazione nei confronti dell'amministrazione Angarano), hanno sottoscritto un documento unitario nel quale diffidano il consiglio e la giunta all'adozione di qualsiasi eventuale e ulteriore atto, ritenendone i contenuti in contrasto con la sentenza del Tar Puglia di lunedì 18 novembre con la quale è stata annullata l'approvazione del bilancio di previsione.
Il testo - letto da Giorgia Preziosa in apertura della riunione della massima assise cittadina di lunedì 25 novembre - è di notevole impatto per i contenuti pesantissimi. I firmatari, in rigoroso ordine alfabetico: Enzo Amendolagine, Enrico Capurso, Vittorio Fata, Franco Napoletano, Giorgia Preziosa, Alfonso Russo, Francesco Spina, Mauro Sasso.
«I sottoscritti consiglieri comunali,
Per l'effetto, intendendo rifiutare qualsivoglia forma di contraddittorio sui punti all'ordine del giorno che presuppongono ogni riferimento od imputazione di spesa ad atti annullati, abbandonano l'aula, riservando ogni altra iniziativa di legge».
Il testo - letto da Giorgia Preziosa in apertura della riunione della massima assise cittadina di lunedì 25 novembre - è di notevole impatto per i contenuti pesantissimi. I firmatari, in rigoroso ordine alfabetico: Enzo Amendolagine, Enrico Capurso, Vittorio Fata, Franco Napoletano, Giorgia Preziosa, Alfonso Russo, Francesco Spina, Mauro Sasso.
«I sottoscritti consiglieri comunali,
- vista la deliberazione della giunta municipale di Bisceglie n° 297 del 21 novembre 2019, avente per oggetto: "Rinnovazione delibera di giunta comunale n° 16 del 28 gennaio 2019 e n° 73 del 14 marzo 2019 aventi ad oggetto l'approvazione del Dup 2019-2021. Ricordo R.G. N.642/2019 sentenza Tar Puglia n° 1505/2019 pubblicata il 18 novembre 2019";
- rilevato che la predetta deliberazione, con un atto unico, ha inteso "rinnovare i seguenti provvedimenti di approvazione del definitivo Dup 2019-2021 (allegati 1-2): deliberazione di giunta municipale n° 16 del 28 gennaio 2019, avente ad oggetto "Approvazione schema Dup 2019-2021"; deliberazione di giunta municipale n° 73 del 14 marzo 2019, avente ad oggetto "Approvazione aggiornamento Dup e schema di bilancio 2019-2021", con contestuale rinnovo di ogni atto presupposto e connesso al medesimo; di rinnovare tutti gli atti di variazione del DUP 2019-20121, facendo salvi tutti gli atti medio tempore prodottisi";
- considerato che la deliberazione di giunta municipale di che trattasi, lungi dall'essere ritenuta, dalla stessa giunta, erroneamente "in esecuzione" della sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, prima sezione, n° 1505 del 6 novembre 2019, in realtà si appalesa nulla, ex articolo 21 septies della legge n° 241/1990, in quanto adottata in violazione o elusione del giudicato, ovvero della citata sentenza del Tar Puglia;
- ritenuto che, in presenza della retroattività della citata sentenza n° 1505/2019 e della inadempienza a un'intimazione puntuale e ultimativa del Prefetto di Barletta-Andria Trani, sia in relazione all'approvazione del bilancio di previsione 2019 che del rendiconto di gestione 2018 (entrambe le diffide non note al Tar Puglia giudicante), l'ampio decorso dei termini di legge determini in ogni caso l'impossibilità di avviare procedimenti di rinnovazione degli atti annullati (vedasi per esempio: Consiglio di Stato, sezione sesta,19 febbraio 2007; Tar Calabria, sezione seconda, sentenza n° 1650 del 27 settembre 2019; Tar Marche, prima sezione, 7 luglio 2014, n° 704);
- nel convincimento che Sua Eccellenza il Prefetto di Barletta-Andria-Trani debba procedere senza ulteriore indugio ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Testo unico degli enti locali, stante il pericolo di attività amministrative e contabili illegittime, che potrebbero interessare anche la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti;
Per l'effetto, intendendo rifiutare qualsivoglia forma di contraddittorio sui punti all'ordine del giorno che presuppongono ogni riferimento od imputazione di spesa ad atti annullati, abbandonano l'aula, riservando ogni altra iniziativa di legge».