Ordinanza balneare, chiarimento sull'apertura dei lidi
Lunedì 25 maggio sarà già possibile ripartire. L'equivoco sorto sul periodo obbligatorio
venerdì 22 maggio 2020
18.47
L'ordinanza balneare della Regione Puglia per l'estate 2020, firmata dal presidente Michele Emiliano nella giornata di giovedì 21 maggio, ha ingenerato involontariamente confusione. Vale la pena perciò chiarire alcuni aspetti, a seguito delle numerose segnalazioni giunte riguardo la natura dei provvedimenti adottati.
Secondo quanto comunicato dalla Regione, l'accesso alle spiagge libere sarà possibile da lunedì 25 maggio al 30 settembre. Su questo, in buona sostanza, non c'è alcuna possibilità di equivoco.
Il passaggio che ha scaturito i dubbi è quello relativo all'obbligo di apertura per i concessionari di spiagge e altri tratti di costa. Obbligo, appunto, dovuto alla chiara necessità che un tratto in concessione sia utilizzato almeno per un periodo minimo. La Regione lo ha definito tra il 1 luglio e il 6 settembre. Ciò non significa, contrariamente a quanto compreso da alcuni, che i lidi dovranno restare per forza chiusi prima dell'inizio di luglio, anzi.
«I concessionari delle strutture balneari, qualora intendano esercitare le attività per la balneazione fin dal 25 maggio e/o fino al 30 settembre, con posa di ombrelloni e/o lettini e/o sedie, devono darne preventiva formale comunicazione al Comune costiero, garantendo i servizi di spiaggia nei giorni e negli orari di apertura, ivi incluso il servizio di salvamento». In pratica, i lidi potranno aprire già da lunedì 25 al patto di adempiere alle dovute comunicazioni alle autorità competenti secondo quanto riportato nell'ordinanza, unico atto ufficiale che disciplina la materia sul territorio regionale.
«Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 7 alle ore 20:30, con l'obbligo, durante il periodo obbligatorio, di rimanere aperte almeno dalle ore 9 alle ore 19. Fuori da tali orari è possibile l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all'uopo dall'autorità marittima. Inoltre, anche fuori da tale orario, le strutture possono esercitare, ove autorizzate, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni» è aggiunto nel provvedimento. Anche in questo caso l'orario di cui tenere conto è quello più ampio, dalle 7 alle 20:30.
Secondo quanto comunicato dalla Regione, l'accesso alle spiagge libere sarà possibile da lunedì 25 maggio al 30 settembre. Su questo, in buona sostanza, non c'è alcuna possibilità di equivoco.
Il passaggio che ha scaturito i dubbi è quello relativo all'obbligo di apertura per i concessionari di spiagge e altri tratti di costa. Obbligo, appunto, dovuto alla chiara necessità che un tratto in concessione sia utilizzato almeno per un periodo minimo. La Regione lo ha definito tra il 1 luglio e il 6 settembre. Ciò non significa, contrariamente a quanto compreso da alcuni, che i lidi dovranno restare per forza chiusi prima dell'inizio di luglio, anzi.
«I concessionari delle strutture balneari, qualora intendano esercitare le attività per la balneazione fin dal 25 maggio e/o fino al 30 settembre, con posa di ombrelloni e/o lettini e/o sedie, devono darne preventiva formale comunicazione al Comune costiero, garantendo i servizi di spiaggia nei giorni e negli orari di apertura, ivi incluso il servizio di salvamento». In pratica, i lidi potranno aprire già da lunedì 25 al patto di adempiere alle dovute comunicazioni alle autorità competenti secondo quanto riportato nell'ordinanza, unico atto ufficiale che disciplina la materia sul territorio regionale.
«Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 7 alle ore 20:30, con l'obbligo, durante il periodo obbligatorio, di rimanere aperte almeno dalle ore 9 alle ore 19. Fuori da tali orari è possibile l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all'uopo dall'autorità marittima. Inoltre, anche fuori da tale orario, le strutture possono esercitare, ove autorizzate, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni» è aggiunto nel provvedimento. Anche in questo caso l'orario di cui tenere conto è quello più ampio, dalle 7 alle 20:30.