Ordinanza regionale, ulteriori restrizioni nei giorni festivi a Bisceglie e in tutta la Puglia
Negozi chiusi la domenica delle Palme, a Pasqua e Pasquetta
Le principali variazioni rispetto alle normative già in vigore
Seconde case
Attività commerciali
Dal 27 marzo al 6 aprile tutte le attività commerciali consentite dal Dpcm del 2 marzo 2021 in zona rossa (articolo 45), chiuderanno alle ore 18, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.
Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Pasquetta) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal Dpcm del 2 marzo 2021 in zona rossa (articolo 45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le stesse attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.
Resta fermo l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
Dal 27 marzo al 6 aprile l'attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal Dpcm 2 marzo 2021 (articolo 46, comma 2), è svolta, dalle ore 18 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono e a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
Resta fermo l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Attività lavorativa
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.