Tassa sui cancelli, ancora una battaglia legale vinta

L'avvocato Angarano: «Il giudice tributario anche per il 2011 ha riconosciuto l’illegittima della pretesa fiscale ai fini Tosap»

domenica 23 luglio 2017 11.26
Fine di un'altra battaglia legale contro la Tosap, la tassa sui cancelli che nel 2015 diede filo da torcere a molti contribuenti biscegliesi.
In tanti si video recapitare avvisi di accertamento a firma della Andreani Tributi s.r.l., società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione tributi minori per il Comune di Bisceglie, con cui si richiedeva il pagamento di tasse per l'occupazione di suolo pubblico (Tosap) "per interruzione di marciapiede" a far data dall'anno 2010. All'avviso era annessa sanzione per omessa dichiarazione.
Gli avvisi erano stati inviati a seguito di una rilevazione fotografica degli accessi carrabili effettuata, però, solo nel corso del 2015.

Soltanto qualche mese fa il tributarista Cosimo Angarano era riuscito - la sentenza del Ctp Bari è la n° 182/6/2017 del 23 gennaio 2017- ad ottenere l'annullamento dell'atto fiscale notificato ad una contribuente per l'anno di imposta 2010.
Questo non è servito ad impedire all'Andreani di inviare alla stessa contribuente un nuovo avviso di accertamento, questa volta per l'annualità 2011.

Anche in questo caso la signora è ricorsa innanzi al Giudice Tributario assistita dall'avv. Angarano e ha ottenuto la sua vittoria "giudiziale".

La Commissione tributaria di Bari, sezione 2 , con la sentenza n. 2043/2/2017 depositata il 17 luglio 2017, ha accolto il ricorso, "aderendo" in pieno alla tesi difensiva di Angarano, secondo cui la concessionaria non poteva assolutamente imporre al contribuente il tributo retroattivamente senza fornire prova della persistenza dell'effettiva occupazione di suolo pubblico.
Palese anche la violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e contribuente (art. 97 Cost. e art. 10 Statuto dei diritti del contribuente) .

«Non ci sono prove - ha spiegato il giudice Barchetti - che dal 2011 vi fosse un passo carrabile da poter assoggettare a Tosap e quindi il ricorso deve essere accolto ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. per mancanza di prova… il cui onere gravava sul Concessionario.
Il Collegio giudicante, inoltre, ha disatteso la validità probatoria delle fotografie depositate dalla Andreani nel corso di giudizio perché (si legge) " la documentazione non è datata e quindi non dà certezze dei luoghi al 2011».

In questa occasione il Giudice tributario elimina quindi ogni dubbio già a suo tempo manifestato in merito alla legittimità degli atti Tosap notificati dalla Andreani Tributi, che è stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente.

«Questa volta però - dichiara Angarano - non aspetteremo la notifica di altri avvisi di accertamento ma diffideremo l'Andreani Tributi dal voler continuare ad avanzare nei confronti della contribuente ulteriori pretese fiscali la cui infondatezza ed illegittimità è stata ormai accertata in sede giudiziale».