Diaz-Real Dem si dovrà giocare
Il giudice sportivo: «Mancato arrivo causato da un guasto meccanico al pulmino»
venerdì 13 marzo 2020
11.11
Il match tra Diaz Bisceglie e Real Dem, valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie B girone G, dovrà essere giocato. La gara non è stata disputata lo scorso 29 febbraio per il mancato arrivo della squadra ospite sul parquet del PalaDolmen, per via di un guasto meccanico al pulmino. Il giudice sportivo si è espresso in merito e ha deciso di recuperarla a data e orario da destinarsi.
«La non presenza è stata causata da un problema al mezzo di trasporto della società biancazzurra, avvenuto nei pressi di Canosa. L'inconveniente non ha reso possibile la prosecuzione del viaggio. A riprova di questo la dichiarazione rilasciata dal comando della polizia stradale di Foggia che ha certificato l'incidente occorso all'automezzo, specificando che a bordo dello stesso erano presenti gli atleti. Nonché la scheda di soccorso stradale redatta dal club al traino del pulmino presso un officina della zona per le riparazioni del caso» ha spiegato.
«Alla luce dei documenti prodotti, si ritiene che la sussistenza della causa di forza maggiore sia provata, in considerazione anche della specifica giurisprudenza consolidata in materia e si rimettono gli atti alla divisione calcio a 5 per gli adempimenti connessi all'effettuazione dell'incontro» ha concluso il giudice sportivo.
«La non presenza è stata causata da un problema al mezzo di trasporto della società biancazzurra, avvenuto nei pressi di Canosa. L'inconveniente non ha reso possibile la prosecuzione del viaggio. A riprova di questo la dichiarazione rilasciata dal comando della polizia stradale di Foggia che ha certificato l'incidente occorso all'automezzo, specificando che a bordo dello stesso erano presenti gli atleti. Nonché la scheda di soccorso stradale redatta dal club al traino del pulmino presso un officina della zona per le riparazioni del caso» ha spiegato.
«Alla luce dei documenti prodotti, si ritiene che la sussistenza della causa di forza maggiore sia provata, in considerazione anche della specifica giurisprudenza consolidata in materia e si rimettono gli atti alla divisione calcio a 5 per gli adempimenti connessi all'effettuazione dell'incontro» ha concluso il giudice sportivo.