Attualità
Emergenza Coronavirus, esenzioni ticket prorogate al 30 settembre
Lo ha deciso la giunta regionale
Puglia - venerdì 20 marzo 2020
La giunta regionale pugliese ha stabilito, nel corso della riunione in videoconferenza di giovedì 19 marzo, di prorogare automaticamente fino al prossimo 30 settembre la validità dei codici di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito, rilasciati a seguito di autocertificazione resa nel corso del 2019, che sarebbero scaduti a fine mese.
La misura riguarderà diversi codici di esenzione:
- Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01);
- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02);
- Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03);
- Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04);
- Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94);
- Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo, complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice E95);
- Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).
I codici E03 e E04 valgono per l'esenzione per viste ed esami specialistici e per l'acquisto di farmaci;
I codici E01 e E02 valgono per l'esenzione per visite ed esami specialistici;
I codici E94, E95 e E96 valgono per l'esenzione totale o parziale per l'acquisto di farmaci.
La proroga si è resa necessaria per evitare che i cittadini si presentino negli uffici delle Asl competenti per rendere l'autocertificazione nel caso non fossero presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente dall'agenzia delle entrate per il tramite del sistema tessera sanitaria, evitando il rischio di sovraffollamenti che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza prevista come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus.
Non è pertanto necessario recarsi al distretto sociosanitario per il rinnovo dell'esenzione né per ottenere l'attestato di esenzione. I codici di esenzione sono gestiti in modalità telematica e sono disponibili in automatico ai medici in fase di prescrizione.
L'assistito resterà responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione all'atto della prescrizione, qualora si fossero modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, e sarebbe suscettibile delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione.
La misura riguarderà diversi codici di esenzione:
- Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01);
- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02);
- Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03);
- Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04);
- Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94);
- Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo, complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice E95);
- Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).
I codici E03 e E04 valgono per l'esenzione per viste ed esami specialistici e per l'acquisto di farmaci;
I codici E01 e E02 valgono per l'esenzione per visite ed esami specialistici;
I codici E94, E95 e E96 valgono per l'esenzione totale o parziale per l'acquisto di farmaci.
La proroga si è resa necessaria per evitare che i cittadini si presentino negli uffici delle Asl competenti per rendere l'autocertificazione nel caso non fossero presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente dall'agenzia delle entrate per il tramite del sistema tessera sanitaria, evitando il rischio di sovraffollamenti che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza prevista come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus.
Non è pertanto necessario recarsi al distretto sociosanitario per il rinnovo dell'esenzione né per ottenere l'attestato di esenzione. I codici di esenzione sono gestiti in modalità telematica e sono disponibili in automatico ai medici in fase di prescrizione.
L'assistito resterà responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione all'atto della prescrizione, qualora si fossero modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, e sarebbe suscettibile delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione.