Attualità
Ritardo nella consegna bagagli: condannata la compagnia aerea
La spuntano i due passeggeri biscegliesi in volo per New York
Bisceglie - mercoledì 17 gennaio 2018
Si erano rivolti allo "Sportello dei Diritti" i due giovani passeggeri biscegliesi del volo aereo AirFrance del 12 agosto 2016 New York-Bari, lamentando che i bagagli erano stati restituiti sei giorni dopo il rientro in Puglia.
Il volo in questione era stato operato nella tratta New York - Parigi dalla compagnia aerea AirFrance , mentre da altro vettore nelle tratte Parigi-Milano e Milano-Bari. Nonostante i bagagli fossero stati consegnati dai passeggeri al banco check-in AirFrance dell'aeroporto di New York, la compagnia di bandiera francese negava il risarcimento richiesto dagli utenti in forza del Regolamento C.E. n.889/2002 in attuazione alla Convenzione di Montreal del 02.05.1999 che disciplina la responsabilità del vettore in caso di ritardo del bagaglio, quantificato nella misura di 1.000 DSP (circa €1.200,00).
La AirFrance sosteneva di non essere tenuta ad indennizzare i passeggeri poiché il viaggio era stato operato anche da altra compagnia aerea nell'ambito di un servizio c.d. "multi tratta". I due passeggeri, assistiti dall'avvocato Paola Preziosa, si vedevano dunque costretti a citare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie la Compagnia Air France, al fine di vedersi riconosciuto il danno subito per il ritardo nonché il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di nuovi indumenti in sostituzione di quelli temporaneamente smarriti con i bagagli.
L'unico responsabile per il ritardo o smarrimento dei bagagli, per legge, è l'operatore che riceve in partenza: nulla importa, spiegava così l'avvocato Preziosa, il fatto che il volo fosse proseguito con altri vettori.
Dello stesso avviso è stato il Giudice di Pace di Bisceglie che con sentenza pubblicata in data 11.01.2018 ha accolto integralmente la domanda proposta dai passeggeri, condannando la Air France a risarcire i danni subiti dai passeggeri ai sensi dell'art. 19 della Convenzione di Montreal del 29.05.1999 oltre a rimborsare le spese sostenute e gli onorari di giudizio.Il Giudice di Pace, in linea con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito il principio secondo cui il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, a meno che non provi che i suoi dipendenti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno.
Di fatto, la società non ha fornito elementi sufficienti ad esonerarla dalla responsabilità di trasporto dei bagagli né tanto meno elementi utili ad addebitare la responsabilità ad altro vettore.
«Alla luce di ciò - osservano Giovanni D'Agata e Giuseppe Papagni, rispettivamente presidente e referente locale BAT dello "Sportello dei Diritti" - le compagnie aeree sono tenute a garantire l'esatto adempimento della prestazione. È dunque pieno diritto dei passeggeri richiedere ed ottenere il risarcimento danni in caso di ritardo nella consegna dei bagagli. Onde non incorrere in prescrizioni, l'azione può essere proposta entro due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea».
Il volo in questione era stato operato nella tratta New York - Parigi dalla compagnia aerea AirFrance , mentre da altro vettore nelle tratte Parigi-Milano e Milano-Bari. Nonostante i bagagli fossero stati consegnati dai passeggeri al banco check-in AirFrance dell'aeroporto di New York, la compagnia di bandiera francese negava il risarcimento richiesto dagli utenti in forza del Regolamento C.E. n.889/2002 in attuazione alla Convenzione di Montreal del 02.05.1999 che disciplina la responsabilità del vettore in caso di ritardo del bagaglio, quantificato nella misura di 1.000 DSP (circa €1.200,00).
La AirFrance sosteneva di non essere tenuta ad indennizzare i passeggeri poiché il viaggio era stato operato anche da altra compagnia aerea nell'ambito di un servizio c.d. "multi tratta". I due passeggeri, assistiti dall'avvocato Paola Preziosa, si vedevano dunque costretti a citare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie la Compagnia Air France, al fine di vedersi riconosciuto il danno subito per il ritardo nonché il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di nuovi indumenti in sostituzione di quelli temporaneamente smarriti con i bagagli.
L'unico responsabile per il ritardo o smarrimento dei bagagli, per legge, è l'operatore che riceve in partenza: nulla importa, spiegava così l'avvocato Preziosa, il fatto che il volo fosse proseguito con altri vettori.
Dello stesso avviso è stato il Giudice di Pace di Bisceglie che con sentenza pubblicata in data 11.01.2018 ha accolto integralmente la domanda proposta dai passeggeri, condannando la Air France a risarcire i danni subiti dai passeggeri ai sensi dell'art. 19 della Convenzione di Montreal del 29.05.1999 oltre a rimborsare le spese sostenute e gli onorari di giudizio.Il Giudice di Pace, in linea con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito il principio secondo cui il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, a meno che non provi che i suoi dipendenti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno.
Di fatto, la società non ha fornito elementi sufficienti ad esonerarla dalla responsabilità di trasporto dei bagagli né tanto meno elementi utili ad addebitare la responsabilità ad altro vettore.
«Alla luce di ciò - osservano Giovanni D'Agata e Giuseppe Papagni, rispettivamente presidente e referente locale BAT dello "Sportello dei Diritti" - le compagnie aeree sono tenute a garantire l'esatto adempimento della prestazione. È dunque pieno diritto dei passeggeri richiedere ed ottenere il risarcimento danni in caso di ritardo nella consegna dei bagagli. Onde non incorrere in prescrizioni, l'azione può essere proposta entro due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea».