Politica
Spina chiede chiarezza sulle assunzioni di fine anno al comune
L'ex primo cittadino rileva «troppi errori, inesattezze e anomalie»
Bisceglie - martedì 29 gennaio 2019
8.34
L'ex sindaco Francesco Spina ha presentato un'interrogazione consiliare con richiesta di risposta scritta in merito alle modifiche al piano delle assunzioni, disposte con deliberazione di giunta n° 359 del 19 dicembre scorso.
Secondo l'esponente di opposizione le variazioni effettuate «si fondano essenzialmente sulla circostanza, erroneamente presupposta nella predetta deliberazione, che le graduatorie in questione stessero per scadere alla data del 31 dicembre 2018» ma, al contrario, «in data 22 dicembre 18 è stata approvata la legge di bilancio che prevede per le graduatorie che vanno dal 2010 al 2014 la proroga fino al 30 settembre 2019, con "corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione" e a condizione che "gli assunti superino un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità"».
Spina sostiene «che la deliberazione in questione risulta, quindi, viziata da erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione della normativa vigente introdotta con la legge di bilancio 2019» e «che, successivamente, venivano adottate le deliberazioni di giunta municipale per l'utilizzo della graduatoria categoria D, istruttore tecnico, in favore dei comuni di Trani e di Noicattaro».
Il consigliere comunale di minoranza ha sottolineato che «sulle delibere non risultano denunciate o accertate situazioni di conflitto di interessi (rapporti di parentela o coniugio vietati dalla legge) tra i componenti della giuntache hanno adottato e votato le predette deliberazioni e i beneficiari degli scorrimenti di graduatoria voluti dall'amministrazione comunale anche attraverso le convenzioni con i comuni di Trani e di Noicattaro» e che «sussisterebbe, in tali circostanze, la violazione dell'articolo 78 comma 3 del Testo unico degli enti locali (obbligo di astensione del pubblico amministratore), con la conseguente (non solo illiceità penale e contabile) illegittimità della deliberazione e/o delle deliberazioni adottate con la partecipazione e il voto favorevole anche di un solo assessore in conflitto di interessi, anche indiretto o potenziale».
Spina ha perciò rivolto alcuni interrogativi, chiedendo «perché l'amministrazione abbia adottato in via d'urgenza e senza la necessaria ponderazione la delibera di giunta n° 359 del 19 dicembre 2018, pur dando atto, nella stessa deliberazione, che il sottosegretario alla funzione pubblica aveva annunciato la proroga delle graduatorie in questione; perché, anziché privilegiare una visione organica del fabbisogno del personale, si sia adottata una semplice modifica relativa all'anticipazione dei termini delle assunzioni (la programmazione non si fa mai in funzione delle assunzioni di specifici profili senza una valutazione del fabbisogno generale); se l'amministrazione comunale abbia accertato l'insussistenza di cause di incompatibilità ex articolo 78 Tuel per conflitti di interessi tra i componenti della giunta e i beneficiari specifici degli scorrimenti disposti, anche nella forma delle convenzioni con i comuni di Noicattaro e di Trani; se l'amministrazione intenda procedere all'eliminazione dei presupposti errati e dei vizi delle deliberazioni precitate, onde dare certezza e stabilità ai rapporti di lavoro tra le persone elencate nelle graduatorie in questione e i comuni che hanno beneficiato o beneficeranno delle loro prestazioni lavorative di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato».
Secondo l'esponente di opposizione le variazioni effettuate «si fondano essenzialmente sulla circostanza, erroneamente presupposta nella predetta deliberazione, che le graduatorie in questione stessero per scadere alla data del 31 dicembre 2018» ma, al contrario, «in data 22 dicembre 18 è stata approvata la legge di bilancio che prevede per le graduatorie che vanno dal 2010 al 2014 la proroga fino al 30 settembre 2019, con "corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione" e a condizione che "gli assunti superino un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità"».
Spina sostiene «che la deliberazione in questione risulta, quindi, viziata da erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione della normativa vigente introdotta con la legge di bilancio 2019» e «che, successivamente, venivano adottate le deliberazioni di giunta municipale per l'utilizzo della graduatoria categoria D, istruttore tecnico, in favore dei comuni di Trani e di Noicattaro».
Il consigliere comunale di minoranza ha sottolineato che «sulle delibere non risultano denunciate o accertate situazioni di conflitto di interessi (rapporti di parentela o coniugio vietati dalla legge) tra i componenti della giuntache hanno adottato e votato le predette deliberazioni e i beneficiari degli scorrimenti di graduatoria voluti dall'amministrazione comunale anche attraverso le convenzioni con i comuni di Trani e di Noicattaro» e che «sussisterebbe, in tali circostanze, la violazione dell'articolo 78 comma 3 del Testo unico degli enti locali (obbligo di astensione del pubblico amministratore), con la conseguente (non solo illiceità penale e contabile) illegittimità della deliberazione e/o delle deliberazioni adottate con la partecipazione e il voto favorevole anche di un solo assessore in conflitto di interessi, anche indiretto o potenziale».
Spina ha perciò rivolto alcuni interrogativi, chiedendo «perché l'amministrazione abbia adottato in via d'urgenza e senza la necessaria ponderazione la delibera di giunta n° 359 del 19 dicembre 2018, pur dando atto, nella stessa deliberazione, che il sottosegretario alla funzione pubblica aveva annunciato la proroga delle graduatorie in questione; perché, anziché privilegiare una visione organica del fabbisogno del personale, si sia adottata una semplice modifica relativa all'anticipazione dei termini delle assunzioni (la programmazione non si fa mai in funzione delle assunzioni di specifici profili senza una valutazione del fabbisogno generale); se l'amministrazione comunale abbia accertato l'insussistenza di cause di incompatibilità ex articolo 78 Tuel per conflitti di interessi tra i componenti della giunta e i beneficiari specifici degli scorrimenti disposti, anche nella forma delle convenzioni con i comuni di Noicattaro e di Trani; se l'amministrazione intenda procedere all'eliminazione dei presupposti errati e dei vizi delle deliberazioni precitate, onde dare certezza e stabilità ai rapporti di lavoro tra le persone elencate nelle graduatorie in questione e i comuni che hanno beneficiato o beneficeranno delle loro prestazioni lavorative di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato».