ENAPA e CAF Confagricoltura
Legge di Bilancio 2020: pillole di novità previdenziali ed assistenziali
A cura di Angelo Cosmai, responsabile provinciale Enapa Bari
martedì 28 gennaio 2020
11.15
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (S. Generale. N. 45/L) è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal titolo "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 202020-2022" (Legge di Bilancio 2020).
La Legge 160/2019 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 ed è composta da un unico art. 1, declinato a sua volta in una serie di commi tanti quante sono le disposizioni "Per la realizzazione degli obiettivi programmatici".
Qui di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni di natura previdenziale ed assistenziali più significative per la nostra attività contenute nella legge di bilancio 2020.
Art.1 comma 12
Anticipazione NASpI
La normativa prevede la possibilità che il fruitore della NASpI possa ricevere l'indennità anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. In quest'ultimo caso, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020, il valore ricevuto non sarà imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di attuazione, al fine di definire le comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione, nonché ad attestare all'INPS l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato, bisognerà attendere un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2020.
Art.1 comma 340
BONUS BEBÈ
Per quanto riguarda il Bonus Bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto soltanto per il primo anno di età del bebè ovvero nel primo anno di ingresso dell'adottato nella famiglia adottante. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più precisamente: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.
Art. 1 comma 343.
BONUS ISCRIZIONE ASILI NIDO
Anche il Bonus asilo nido - per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati – viene confermato e rimodulato su soglie ISEE differenziate; l'attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 e di euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.
Si ricorda che il bonus può essere utilizzato anche a supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni di età affetti da gravi patologie croniche.
Infine è bene precisare che, superati i limiti di spesa stanziati in bilancio negli anni di riferimento, non vengono prese in considerazione ulteriori domande.
Art. 1 comma 357
BONUS CULTURA
Viene confermato il c.d. Bonus Cultura a favore di tutti i residenti nel territorio italiano in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiano 18 anni nel 2020. Tutto questo nel rispetto del limite massimo di spesa fissato, che per l'anno in corso è di appena 160 milioni di euro. Tale bonus permette ai giovani di acquistare biglietti del teatro, cinema, libri, abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, etc.
Art.1 comma 473
PROROGA APE SOCIALE
All'articolo l, comma 179, della legge Il dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
In sintesi, l'articolo in commento proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della c.d. APE Sociale, a favore di quei soggetti che a norma di legge si trovano in particolari situazioni. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020. Pertanto, i soggetti che possono usufruire della prestazione (si veda anche la circolare INPS 15/2019) possono presentare domanda entro il 31 marzo 2020 ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione soltanto nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.
Art.1 comma 476
PROROGA OPZIONE DONNA
L'articolo in commento proroga la c.d. opzione donna, ovvero il pensionamento anticipato delle donne che abbiano maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2019.
Com'è noto la misura è rivolta alle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Si ricorda che i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita, mentre si applicano le c.d. finestre. Pertanto il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Conseguentemente è posticipata al 29 febbraio 2020 la data entro cui il personale a tempo indeterminato della scuola e dell'AFAM può presentare la domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.
Art.1 comma 479
REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA – STANZIAMENTI A COPERTURA DELLE SPESE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L'articolo in commento dispone lo stanziamento di euro 35 milioni a copertura della attività inerenti alla presentazione, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF), delle domande per la pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza.
Viene altresì incrementato di euro 5 milioni il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del finanziamento delle attività di Patronato indirizzate alla presentazione delle domande di reddito e pensione di cittadinanza.
Art.1 comma 503
GIOVANI AGRICOLTORI
Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, si prevede per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età̀ inferiore a quarant'anni, che si iscrivono alla previdenza agricola per la prima volta nel corso del 2020, il diritto all'esonero – per un periodo massimo di 24 mesi - dal versamento dei contributi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità̀, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs).
Rimangono dovuti gli altri contributi obbligatori relativi alla maternità e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, questi ultimi per i soli Coltivatori Diretti.
L'esonero dei contributi pensionistici non produrrà effetti sul futuro trattamento pensionistico.
La Legge 160/2019 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 ed è composta da un unico art. 1, declinato a sua volta in una serie di commi tanti quante sono le disposizioni "Per la realizzazione degli obiettivi programmatici".
Qui di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni di natura previdenziale ed assistenziali più significative per la nostra attività contenute nella legge di bilancio 2020.
Art.1 comma 12
Anticipazione NASpI
La normativa prevede la possibilità che il fruitore della NASpI possa ricevere l'indennità anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. In quest'ultimo caso, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020, il valore ricevuto non sarà imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di attuazione, al fine di definire le comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione, nonché ad attestare all'INPS l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato, bisognerà attendere un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2020.
Art.1 comma 340
BONUS BEBÈ
Per quanto riguarda il Bonus Bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto soltanto per il primo anno di età del bebè ovvero nel primo anno di ingresso dell'adottato nella famiglia adottante. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più precisamente: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.
Art. 1 comma 343.
BONUS ISCRIZIONE ASILI NIDO
Anche il Bonus asilo nido - per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati – viene confermato e rimodulato su soglie ISEE differenziate; l'attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 e di euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.
Si ricorda che il bonus può essere utilizzato anche a supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni di età affetti da gravi patologie croniche.
Infine è bene precisare che, superati i limiti di spesa stanziati in bilancio negli anni di riferimento, non vengono prese in considerazione ulteriori domande.
Art. 1 comma 357
BONUS CULTURA
Viene confermato il c.d. Bonus Cultura a favore di tutti i residenti nel territorio italiano in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiano 18 anni nel 2020. Tutto questo nel rispetto del limite massimo di spesa fissato, che per l'anno in corso è di appena 160 milioni di euro. Tale bonus permette ai giovani di acquistare biglietti del teatro, cinema, libri, abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, etc.
Art.1 comma 473
PROROGA APE SOCIALE
All'articolo l, comma 179, della legge Il dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
In sintesi, l'articolo in commento proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della c.d. APE Sociale, a favore di quei soggetti che a norma di legge si trovano in particolari situazioni. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020. Pertanto, i soggetti che possono usufruire della prestazione (si veda anche la circolare INPS 15/2019) possono presentare domanda entro il 31 marzo 2020 ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione soltanto nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.
Art.1 comma 476
PROROGA OPZIONE DONNA
L'articolo in commento proroga la c.d. opzione donna, ovvero il pensionamento anticipato delle donne che abbiano maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2019.
Com'è noto la misura è rivolta alle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Si ricorda che i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita, mentre si applicano le c.d. finestre. Pertanto il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Conseguentemente è posticipata al 29 febbraio 2020 la data entro cui il personale a tempo indeterminato della scuola e dell'AFAM può presentare la domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.
Art.1 comma 479
REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA – STANZIAMENTI A COPERTURA DELLE SPESE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L'articolo in commento dispone lo stanziamento di euro 35 milioni a copertura della attività inerenti alla presentazione, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF), delle domande per la pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza.
Viene altresì incrementato di euro 5 milioni il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del finanziamento delle attività di Patronato indirizzate alla presentazione delle domande di reddito e pensione di cittadinanza.
Art.1 comma 503
GIOVANI AGRICOLTORI
Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, si prevede per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età̀ inferiore a quarant'anni, che si iscrivono alla previdenza agricola per la prima volta nel corso del 2020, il diritto all'esonero – per un periodo massimo di 24 mesi - dal versamento dei contributi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità̀, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs).
Rimangono dovuti gli altri contributi obbligatori relativi alla maternità e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, questi ultimi per i soli Coltivatori Diretti.
L'esonero dei contributi pensionistici non produrrà effetti sul futuro trattamento pensionistico.