Servizi alla persona, facciamo chiarezza
A cura di Angelo Cosmai, responsabile provinciale Enapa
INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI DISAGIATI
- Incremento al Milione (Maggiorazione 651,51)
- Sent. Corte Cost. n.152/2020
- Art.15 D.L. 104/2020
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 152/2020 ha riconosciuto a favore:
- degli invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione di inabilità,
- dei titolari di pensione di inabilità previdenziale, L. n. 222/1984,
Con il D.L. n.104/2020, l'art.15 conferma quanto contenuto nella sentenza della C. Cost. e modifica – con decorrenza 20 luglio 2020 – l'art. 38, comma 4 della L. 448/2001 come segue:
Con la Circolare in commento l'Inps precisa che oltre al possesso dei 18 anni è fondamentale rientrare nei requisiti reddituali, che per il 2020 sono:I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
- € 8.469,73 - beneficiario non coniugato;
- € 14.447,42 - beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato)
Chiarimento Inps - Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro.
Si precisa altresì che, ai fini della concessione dell'incremento:
- concorrono ai fini della valutazione dei requisiti i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge;
- non concorrono ai fini della valutazione dei requisiti il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dall'art. 70, comma 7, L. n. 388/2000, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
In merito alle modalità per l'ottenimento dell'incremento.
Per quanto concerne gli invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione di inabilità, non è richiesta la presentazione di alcuna domanda.
In questo caso sarà l'Inps d'ufficio a riconoscere agli aventi diritto l'incremento/maggiorazione in oggetto e che dovrebbe essere messo in pagamento nel mese di dicembre 2020.
- Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1994 – Presentazione della domanda entro il 30/10/2020 per decorrenza 01/08/2020 (INABILITA' LAVORATIVA).